Il documento valutazione dei rischi (DVR) descrive nel dettaglio l’attività lavorativa, riportandone i processi, le attrezzature e le sostanze eventualmente usate.
Per ogni fase di lavoro sono riportati e valutati i rischi e le misure preventive e protettive adottate per ridurre la probabilità che si verifichi un evento dannoso.
Tutte le aziende con almeno un lavoratore devono valutare i propri rischi e nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), si tratta di obblighi indelegabili del datore di lavoro come previsto dal D.Lgs.81/08.
Per questo motivo in azienda deve essere presente un documento che riporti puntualmente i riferimenti ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il DVR è obbligatorio per ogni azienda e deve essere sottoscritto dal datore di lavoro che si assume la responsabilità di vigilare sulla salute e sicurezza dei propri lavoratori.
Un DVR elaborato parzialmente o che riporti informazioni inesatte è un pericolo sia nei confronti dei lavoratori sia nei confronti dell’azienda che in caso di controlli rischia importanti sanzioni civili e penali. Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi, ma può avvalersi dell’aiuto di professionisti esterni alla realtà aziendale per la redazione del DVR e per l’individuazione di tutte le relative misure di prevenzione e protezione.
Affidarsi a consulenti esperti e valutare i possibili rischi legati alla propria attività lavorativa è la migliore misura preventiva che possiamo suggerirvi.
Il personale di Sicuresse grazie all’esperienza pluriennale e al costante aggiornamento in materia, è in grado di offrire la propria consulenza esperta per la redazione del DVR prestando particolare attenzione ai diversi rischi derivanti dall’ambiente lavorativo e dalle attività svolte in particolare dovuti a:
Nel DVR deve essere rappresentata la realtà dell’azienda, quindi ad ogni cambiamento che ne possa influenzare l’attendibilità deve essere aggiornato entro 30 giorni.
Deve essere conservato in azienda a disposizione degli Organi di controllo in caso di ispezione ma non è necessario che venga presentato ad alcun ente preposto.