Negli oltre 15 anni di esperienza, abbiamo risposto a molteplici domande sulla sicurezza sul lavoro. Il nostro lavoro ci appassiona e condividere la nostra conoscenza con i clienti ci permette di aiutarli nel loro percorso di crescita. Qui condividiamo le domande più frequenti che ci vengono poste.
Tutte le aziende devono nominare un RSPP, anche quelle dove i rischi di infortuni sono bassi. Sulla base del livello di rischio (basso, medio e alto) assegnato al settore d’attività dell’azienda si stabilisce la durata e la tipologia del corso.
Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP deve necessariamente frequentare un apposito corso oppure nominare un RSPP esterno. La nomina di un RSPP che non dispone dei requisiti di legge prevede pesanti sanzioni civili e penali.
Abbiamo tutti i requisiti necessari e possiamo gestire per conto del datore di lavoro gli adempimenti previsti per la tutela dei lavoratori. In tempi rapidi organizziamo il sopralluogo conoscitivo degli ambienti di lavoro e dei documenti disponibili in azienda per avere un quadro completo dello stato di gestione della sicurezza aziendale e per formalizzare l’incarico di RSPP.
Nel DVR deve essere rappresentata la realtà dell’azienda, quindi ad ogni cambiamento che ne possa influenzare l’attendibilità deve essere aggiornato entro 30 giorni.
Deve essere conservato in azienda a disposizione degli Organi di controllo in caso di ispezione ma non è necessario che venga presentato ad alcun ente preposto.
Una valutazione non suffragata da adeguati dati oggettivi, laddove necessari, può essere ritenuta inefficace e quindi sanzionata come assente.
Il D.Lgs.81/08 fa riferimento alle norme tecniche (norme UNI, CEI, ecc.) per i vari argomenti che possano richiedere dei metodi analitici riconosciuti per la specifica valutazione.
Laddove la norma prevede dei valori che identificano dei livelli di esposizione al rischio è opportuno che la relativa valutazione riporti i dati oggettivi in base ai quali è stata sviluppata la valutazione dell’esposizione a tale rischio
Non è obbligatorio, ma la sua adozione permette all’impresa di ottenere benefici dal punto di vista della sicurezza e salute sul lavoro e di partecipare a gare di appalto che ne richiedono l’adozione.
I sistemi adottati possono essere certificati da un ente riconosciuto da ACCREDIA o altri enti equivalenti riconosciuti a livello europeo.
Sì, tramite la valutazione del rischio alimentare e l’individuazione dei punti critici di controllo sono previsti dei sistemi di monitoraggio, ad esempio i tamponi superficiali, che consentono la corretta verifica, sanificazione e stato d’igiene degli ambienti di lavoro.
Alcuni aspetti, come ad esempio la formazione, possono richiedere un’attuazione diversa in base al territorio in cui l’azienda risiede o opera poiché la relativa regolamentazione è demandata alle Regioni.
Il sistema HACCP, in base al Regolamento n. 852 (CE) art. 5 comma 2, prevede i seguenti 7 principi:
I parametri da considerare sono molti e comprendono, ad esempio, la tipologia e le quantità di materiali stoccati e/o lavorati, le caratteristiche del processo produttivo, l’affollamento, le dimensioni delle strutture, ecc.
Tra le attività soggette a controllo da parte dei VVF ce ne sono alcune che prevedono un rinnovo delle pratiche ogni 5 anni e altre ogni 10 anni.
Spesso nelle aziende ci sono cambiamenti che possono influire sugli aspetti della sicurezza, compreso l’antincendio. Ad esempio per determinate attività basta aumentare le quantità in lavorazione o deposito per aumentare il proprio livello di rischio incendio.
La periodicità delle verifiche varia da 2 a 5 anni in funzione del tipo di attività e del livello di rischio incendio.
Ci si deve rivolgere ad un organismo abilitato al DPR 462/2001 dal Ministero dello Sviluppo Economico che abbia Ispettori iscritti ad uno specifico albo tenuto dallo stesso Ministero.
Ci si deve rivolgere ad una ditta che opera sugli impianti elettrici abilitata al DM 37/08 dalla Camera di Commercio di appartenenza.
In tutte le occasioni in cui si riscontra un malfunzionamento o il mancato intervento di un dispositivo, oppure quando l’esito di una verifica periodica risulta negativo.
I requisiti del Medico Competente sono ben individuati all’interno del D.Lgs.81/08. È possibile, ma non necessario, che un Medico Competente possa essere anche un Medico di base o con altre specializzazioni.
Di norma ogni anno, ma ci sono casi, come quello dei videoterminalisti, che prevedono periodicità più lunghe legate all’età o ad altre prescrizioni.
Una idoneità può anche essere parziale, con prescrizioni o limitazioni, che dovranno essere rispettate dall’azienda per far svolgere comunque la mansione in sicurezza. Nel caso invece di una inidoneità totale è previsto un possibile procedimento di ricorso entro 30 giorni presso la ASL di competenza.